Da sempre uno dei principi essenziali che è alla
base delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa
è stato quello di portare soccorso alle vittime civili e militari
dei conflitti armati e, quindi, di servire come ausiliari dei servizi
sanitari delle FF. AA. dei rispettivi Paesi.
E' questo il ruolo tradizionale svolto da ogni Società
di Croce Rossa fin dalle origini del Movimento; tale ruolo di ausiliarietà
dei servizi sanitari delle FF.AA. si trova consacrato sia nella Convenzione
di Ginevra del 22 agosto 1864 sia nella risoluzione adottala dalla relativa
conferenza diplomatica. Nell'articolo n.6 di tale risoluzione è
espressamente previsto che il personale fornito per tale esigenza dai
Comitati di soccorso (oggi Società Nazionali di Croce Rossa) venga
posto "sous la direction des chefs militaires".
Questo ruolo tradizionale risulta poi puntualmente recepito
nell'art. 26 della 1A Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 che assimila
a tutti gli effetti il personale delle Società Nazionali di Croce
Rossa, debitamente riconosciute e autorizzate dal proprio governo, al
personale sanitario militare delle FF.AA..
Nella parte finale di tale articolo questa assimilazione
del personale militare della Croce Rossa al personale sanitario militare
delle FF.AA. è subordinato alla condizione che lo stesso sia sottoposto
alle “leggi ed ai regolamenti militari”.
Storicamente quindi è indubitabile che il ruolo
fondamentale delle Società
Nazionali di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa fosse, come in effetti è
stato, quello di collaborare in caso di conflitto armato con i servizi
salutari militari dei rispettivi Paesi mediante proprio personale sottoposto
alle leggi ed ai regolamenti militari.
Tale ruolo di ausiliarietà dei servizi di sanità
delle FF.AA. viene puntualmente recepito come condizione "di riconoscimento
delle Società Nazionali dalla XIIA Risoluzione della XVIIA Conferenza
Internazionale della Croce Rossa di Stoccolma nel 1948" : in tale
risoluzione, per i Paesi che dispongono di Forze Armate, espressamente,
rinvia ai requisiti di cui all'art. 26 della 1A Convenzione di Ginevra
del 1949. Il ruolo di ausiliaria dei servizi sanitari delle FF.AA. è
tutt'ora implicitamente riconfermato nelle condizioni di riconoscimento
delle Società nazionali previste nell’art.4, punto 6) dello
Statuto del Movimento Internazionale della Croce Rossa che fa esplicito
riferimento a "/a préparation dès le temps de paix
aia taches qui lui incomberli au cas de conflit arme" .
Storicamente l'Associazione Italiana della Croce Rossa
è stata, si può dire da sempre, strutturata con una specifica,
talvolta prevalente, finalizzazione al suddetto ruolo di ausiliarietà
delle FF.AA.. Fin dal 1 giugno 1866, con circolare n. 2146 del Ministero
della Guerra veniva prevista la formazione da parte della C.R.I. di "squadriglie
volontarie d'ambulanza composte da ufficiali sanitari e da infermieri.
Dette squadre, destinate ad essere aggregate alle ambulanze di riserva
del Quartiere generale di ciascun Corpo dell'Esercito o ad un'ambulanza
divisionale, s'intenderanno far parte integrante per tutto ciò
che riguarda il servizio delle succitate unità".
Inoltre, durante la permanenza al campo il personale delle
squadre doveva essere assoggettato agli ordini ed alla disciplina militare
alla stessa stregua del personale sanitario militare propriamente detto,
del quale venivano assunti "in toto" doveri e diritti.
Anche l'uniforme venne modificata rispetto a quella inizialmente
prevista dall'Associazione. In base alle nuove disposizioni ministeriali
infatti si avvicinò, per foggia e colore, a quella dell'Esercito.
(Magg. R. Belogi - "II Corpo Militare della Croce Rossa Italiana
ausiliario delle Forze Annate dello Stato" - voi. 1° , pag.29
-Bergamo 1989).
Per successive evoluzioni normative si giunse ai R.D.L.
del 23 maggio 1915 modificato con R.D.L. 25 luglio 1915 che permise durante
la 1^ guerra mondiale il retto governo di circa 18.000 uomini ed il funzionamento
regolare di oltre 400 Unità.
In base a tale normativa il personale viene dichiarato
militare, è sottoposto alla disciplina mm'tare e veste una divisa
di tipo militare con speciale distintivo di Corpo. (Dott. G.Villa Santa
- Ten. Col. me. - "II Servizio Sanitario in pace e in guerra"
-Firenze 1925).
Successivamente Part.7 de "Ordinamento e Funzionamento
della C.R.I." approvato conR.D.L. 10.8.1928, n.2034 e modificato
conR.D.L. del 12 febbraio 1930 n.84 dava alla C.R.I. la facoltà
di arruolare personale volontario prevedendo che gli iscritti nei ruoli
della CRI "chiamati in servizio, sono militari e come tali sottoposti
alle norme del regolamento di disciplina e del codice penale del Regio
Esercito. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'Associazione mediante
precetti".
Nel 1936 venne emanato il R.D.L. n.484 che equiparava
a tutti gli effetti il personale della C.R.I. richiamato in servizio mediante
precetto al personale sanitario militare. Le norme di tale Regio Decreto,
avente,si ritiene natura di legge speciale, agli artt. 29 e 249 prevedono
che il personale chiamato in servizio sia militare a tutti gli effetti,
vesta una divisa di tipo militare e sia sottoposto al Regolamento di Disciplina
Militare e assoggettato alla giurisdizione penale militare. Successivamente
la militarietà del personale della CRI destinato ai servizi ausiliari
delle FF.AA. trovava ulteriore conferma negli artt. 10 e 11 del D.P.R
613 del 31 luglio 1980 avente valore di legge.
Da quanto sopra esposto si ricava che il ruolo di ausiliarieià
dei servizi sanitari delle FF.AA. è da sempre stato tenuto fermo
dalla Croce Rossa Italiana come proprio compito istituzionale che si concretizzava
con una propria organizzazione interna e all'uopo costituita dal Corpo
Militare e dal Corpo delle Infermiere Volontarie entrambi ausiliari delle
FF.AA..
Infatti sia nello Statuto approvato con D.P.C.M. 7.3.
97 n. 110 sia nel successivo approvato con D.P.C.M. 3.7.02 n.208 fra i
compiti della CRI figura, alla lettera a, quello dello "sgombero
e cura dei feriti e nialati di guerra, nonché delle vittime delle
vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere
sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile
in conformità a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra
del 12 agosto 1949"